Carcere anche per chi corre troppo, sorpassa sulle strisce pedonali o passa col rosso
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 70/2016) del 24 marzo 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo, la Legge n. 41/2016 istituisce i reati autonomi di omicidio stradale e lesioni personali stradali, con pene fino a 12 anni di carcere (che possono arrivare a 18 nei casi più gravi), prelievi coattivi per stabilire se il conducente si trova in stato di ebbrezza, arresto in flagranza obbligatorio e revoca della patente.
Numerose le novità della legge, che ha fatto e continua a fare discutere, per l’impianto sanzionatorio estremamente severo, visto da molti come non conforme al principio di proporzionalità tra illeciti e sanzioni, in quanto non colpisce soltanto i c.d. pirati della strada ma anche coloro che commettono infrazioni diffuse, la cui gravità andrà valutata caso per caso.
Le nuove sanzioni, infatti, possono scattare anche per chi effettua manovre pericolose, come l’eccesso di velocità, il passare col rosso, il circolare contromano o il fare inversioni di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o ancora il sorpasso in corrispondenza di una linea continua o di un attraversamento pedonale.
È proprio l’equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza (da alcol o droghe) a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della Strada ad aver scatenato le maggiori critiche, anche da parte di coloro che erano favorevoli a un inasprimento delle sanzioni.
Un’assimilazione di condotte che farà rischiare la galera allo stesso modo sia a chi si mette alla guida consapevolmente, pur avendo alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga, sia agli automobilisti c.d. “normali” che commettono infrazioni a volte attribuibili alle carenze di manutenzione o di progettazione delle strade: basta pensare al sorpasso sugli attraversamenti pedonali che i test qualificati denunciano da anni come poco visibili.
Nel dettaglio, dopo l’articolo 589 del codice penale, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
(Omissis)
Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).
Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
(Omissis)
Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).
Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. (Computo delle circostanze).
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane).
Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».
(Omissis)
Per approfondimenti: