Stalking: sempre ammesso il gratuito patrocinio per le vittime

Cassazione penale, sez. IV, 20 marzo 2017, n. 13497

La vittima del reato di stalking ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito e ciò al fine di eliminare ogni ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio.

Con la recente pronuncia n. 13497 depositata il 20 marzo 2017, i giudici della IV sezione penale della Corte di cassazione, si sono occupati dell’ammissibilità al gratuito patrocinio per le vittime di alcuni reati contro le persone tra cui il reato di stalking, relativamente ai limiti reddituali della persona offesa.
Occorre innanzitutto ricordare che l’ordinamento giuridico, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale di cui all’art. 3 e in attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, garantisce a tutti coloro che non dispongono di mezzi economici sufficienti per affrontare i costi di un processo, la possibilità di essere rappresentati in giudizio, usufruendo dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia (modificato da ultimo dalla l. 27.12.2013, n. 147), che fissa i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.
Requisito generale principale per poter chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il possesso di un reddito annuo inferiore al limite massimo previsto dalla legge.

La questione sottoposta al vaglio della Cassazione attiene soprattutto ad un problema di natura interpretativa dell’articolo 76 (comma 4-ter) del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia). La norma infatti così recita:

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

La norma nello specifico prevede la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto se persone offese dai reati come maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, nonché reati a danno di minori.
Il problema in questione è infatti riferito alla dizione letterale della suddetta norma, laddove evidenzia che la vittima “può” e non “deve” essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Sembrerebbe quindi che il giudice abbia in tal caso una mera facoltà e non un dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio.
Proprio per questa ragione, i giudici in primo grado e di appello avevano negato l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, vittima di stalking, rigettandone così l’istanza e ritenendo che la domanda di ammissione mancasse del requisito relativo alla presentazione della dichiarazione di certificazione dei redditi dell’istante. Un requisito ritenuto dai giudici indispensabile a pena di inammissibilità.

La Cassazione, tuttavia, nel decidere la questione ha manifestato un diverso avviso. Infatti, la Corte ha precisato che il termine “può” contenuto nella norma, deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se” questa è presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”.
La suddetta interpretazione si impone, secondo la Corte, in prospettiva teleologica posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale.

È evidente infatti per i giudici di legittimità che la finalità della norma non può che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, già in condizioni di disagio, ad agire in giudizio.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, per la Corte di Cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il giudice adito ha l’obbligo (e non la facoltà) di concedere l’ammissione al gratuito patrocinio anche se il richiedente non ha allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta la sussistenza delle condizioni di reddito in generale richieste per godere di tale beneficio. Il predetto comma 4-ter, infatti, non subordina il diritto in parola al possesso di redditi contenuti entro limiti massimi, per cui la produzione di tale attestato si ritiene sia del tutto superflua e la sua mancanza è inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.

 

Fonte: MioLegale.it

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